giovedì 12 luglio 2012

Lavori edili: opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, quali sono?

Per evitare spiacevoli equivoci, soprattutto in tema di bonus fiscali per gli interventi edili sui fabbricati esistenti, facciamo chiarezza su un concetto chiave: le opere di manutenzione sono classificate in due categorie, ordinaria e straordinaria, e solo per queste ultime è prevista la detrazione.

Ma quali opere sono considerate di manutenzione ordinaria e quali di manutenzione straordinaria? Ecco un quadro completo che vi aiuterà a saperne di più.

Gli interventi di manutenzione ORDINARIA

Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Ad esempio:
  1. in riferimento alle opere interne: tinteggiatura, pittura, rifacimento degli intonaci, rifacimento, sostituzione, riparazione di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, apparecchi sanitari, impianti tecnici e tecnologici, infissi, canne fumarie e di ventilazione; riparazione ammodernamento di impianti tecnici che non implichino costruzione , modifica o destinazione ex novo di locali per servizi igienici o tecnologici; 
  2. in riferimento alle opere esterne: pulitura, tinteggiatura, rifacimento totale o ripresa parziale di intonaci, pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura di infissi esterni, manti di copertura, pavimentazioni, rivestimenti esterni, impermeabilizzazioni, coibentazioni, guaine tagliamuro, grondaie, pluviali, canne e comignoli, cornicioni e cornici, zoccolature, bancali, gradini, ringhiere, inferriate, recinzioni, elementi tecnologici ed elementi d’arredo, purché senza alterazione delle caratteristiche, posizioni, materiali, o tecnologie esistenti.

Gli interventi di manutenzione STRAORDINARIA

Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Qualche esempio:
  • consolidamento o sostituzione di strutture portanti, chiusure, pareti esterne;
  • demolizione, sostituzione e costruzione di pareti interne, di qualsiasi materiale e spessore, di singole unità immobiliari o di parti comuni;
  • apertura e chiusura di porte interne;
  • realizzazione o eliminazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
  • costruzione e/o spostamento di collegamenti verticali interni (scale interne alle singole unità immobiliari);
  • rifacimento della copertura esteso agli elementi strutturali, senza modifiche geometriche (orditura portante);
  • opere di sostegno e di consolidamento delle coperture nonché l’adeguamento del loro spessore e delle loro caratteristiche all’esigenza di isolamento;
  • demolizione e sostituzione di solai (senza modificarne la posizione);
  • costruzione di canne, cavedi limitatamente a quelli di natura tecnologica), condotte e simili all’interno dell’edificio o in cortile;
  • opere di sottomurazione e di deumidificazione nonché interventi di consolidamento nel sottosuolo;
  • opere di sostegno e di contenimento;
  • realizzazione e rifacimento di opere di allacciamento alle reti fognarie;
  • nuova costruzione di recinzioni e loro rifacimento e/o modifiche;
  • modifica del numero e della forma delle aperture di facciata;
  • modifica dei materiali e dei colori di facciata degli edifici (intonaci e tinteggi);
  • costruzione di canne fumarie quando interessino le pareti dell’edificio;
  • manufatti esterni per la protezione dei contatori;
  • cartelli e cartelloni pubblicitari;

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